Di seguito ricordiamo gli
adempimenti per le A.S.D_S.S.D per conservare i benefici fiscali.
a) le discipline sportive indicate nello Statuto siano comprese nell’elenco delle discipline sportive ammesse dal CONI e indicate sul certificato d’iscrizione al Registro CONI;
b) svolgere effettiva pratica della disciplina sportiva dichiarata statutariamente;
c) essere in possesso, per ogni singolo anno d’iscrizione al Registro CONI, di documentazione attestante la partecipazione alle attività organizzate dall’Ente o federazione di appartenenza.
A COSA SERVE IL REGISTRO 2.0?
Il Registro è lo strumento che il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito per confermare definitivamente "il riconoscimento ai fini sportivi" alle associazioni/società sportive dilettantistiche
affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali e agli Enti di Promozione Sportiva. Le associazioni/società iscritte al Registro sono inserite nell'elenco che il CONI, ogni anno, deve trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate
Quali Eventi si possono inserire?
Si possono inserire tre tipologie di eventi, per la cui identificazione e definizione ci dobbiamo avvalere dell' allegato elenco attività previsto dal CONI, come evidenziato dalla delibera del Consiglio nazionale del CONI n.1574 del 18 luglio 2017, denominato Regolamento di funzionamento del registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
- Eventi attività sportiva: Con attività sportiva si intende lo svolgimento di eventi sportivi organizzati dall'organismo sportivo di riferimento. Un evento sportivo può coincidere con una singola gara
- Eventi attività formativa: Con attività formativa si indica l'iniziativa finalizzata alla formazione dei tesserati dell'organismo sportivo nonché le attività di divulgazione, aperte anche ai non tesserati, relativamente ad argomenti pertinenti la tecnica e l'ordinamento sportivo;
- Eventi attività didattica: Con attività didattica si intendono i corsi di avviamento allo sport organizzato direttamente dell'organismo sportivo o organizzati dall'Associazione/società se espressamente autorizzati dall'organismo di affiliazione sportivo di riferimento.
CHI INVIA MATERIALMENTE I DATI AL REGISTRO RSSD 2.0?
I Settori Tecnici, i Comitati Provinciali e Regionali ASI forniscono ad ASI Nazionale i dati che le ASD-SSD hanno trasferito loro ed operano su un sistema interno per la comunicazione dei dati agli uffici nazionali.
Quando inserire inviare gli Eventi?
Un evento non può essere inserito/modificato se rispetto alla data fine sono trascorsi più di 30 gg.- Non può essere inserito un evento il cui range data inizio/data fine sia superiore ai 12 mesi. - Una gara non può essere inserita se la data di svolgimento è inferiore rispetto alla data d’inizio evento. - Una gara non può essere inserita se la data di svolgimento sia successiva ai 30 gg dalla data di fine evento. Una gara non può essere inserita se la data di svolgimento sia precedente ai 30 gg dalla data d’inserimento. Non si possono inserire partecipanti a una gara se rispetto alla data di svolgimento sono trascorsi più di 30 gg..
NOTA BENE:
CON DEROGA CONCESSA DALLA GIUNTA NAZIONALE CONI IN DATA 16707/2019 PER LA SOLA STAGIONE 2019, FINO AL 30 SETTEMBRE 2019 SARA' POSSIBILE INVIARE E RETTIFICARE ANCHE EVENTI E MANIFESTAZIONI PREGRESSE, SVOLTE DAL 01/01/2019 IN POI.
DAL 01/10/2019 SARANNO RIPRISTINATI TUTTI I VINCOLI DI INSERIMENTO CHE NON CONSENTONO IL CARICAMENTO DI EVENTI ANTECEDENTI ALLA DATA DI IMMISSIONE.
Come fanno le ASD/SSD a dimostrare di aver partecipato a eventi formativi, didattici e sportivi?
Come detto in varie comunicazioni la previsione di inserire all’interno del Registro le attività sportive, formative e didattiche svolte dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, sotto l’egida degli Organismi affilianti, assolve, per l’Amministrazione finanziaria, un’importante funzione ricognitiva degli enti sportivi dilettantistici ed è, quindi, particolarmente utile anche ai fini della selezione delle attività di controllo in merito alla spettanza dei benefici fiscali per essi previsti. Le attività didattiche, formative e sportive cui le ASD/SSD partecipano, finiscono pertanto da subito all'interno dell'area riservata del Registro di ciascuna ASD/SSD, e sono in seguito visibili su quella pubblica, grazie all'invio allo stesso registro dei tesserati che partecipano agli eventi.
Il sistema infatti abbina, ove previsto, automaticamente codice fiscale e numero di tessera del partecipante, con il codice fiscale dell’ASD/SSD per cui è tesserato. E' dunque di nuovo superfluo sottolineare come sia essenziale inviare le attività organizzate.
E' comunque sempre possibile per ogni associazione consultare l'esito dell'invio al CONI di tutti i suoi eventi/partecipanti.
L'IMPORTANZA DEL RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI
Gli adempimenti per il riconoscimento ai fini sportivi non sono atti burocratici ma elementi essenziali per rientrare nella normativa prevista dall'art. 90 della legge 289/02 (e successive modifiche), nonché da quanto espresso nell'ultima legge di stabilità del 2018.
Infatti, soltanto le società sportive iscritte al registro nazionale delle ASD usufruiscono dei benefici e delle agevolazioni di cui all'art. 90 legge 289/02 (e successive mod.).
Il Registro è lo strumento che il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito per confermare definitivamente "il riconoscimento ai fini sportivi" alle associazioni/società sportive dilettantistiche, affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva.
Le associazioni/società in regola con una serie di requisiti, sia statutari che operativi, una volta che il CONI, riceve il flusso dei dati dagli organismi affilianti (vera e propria iscrizione), si devono accreditare alla piattaforma del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche e seguire passo dopo passo le indicazioni per la registrazione.
La principale funzione obbligatoria è quella della stampa del certificato di iscrizione al Registro, che deve essere fatta, obbligatoriamente ogni anno. Il certificato attesta, il riconoscimento ai fini sportivi. Senza il certificato ogni attività espletata è priva di qualsiasi effetto.
Il CONI, infatti, deve trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate quali sono i sodalizi che usufruiranno delle agevolazioni fiscali previste per l'attività sportiva dilettantistica.
E' necessario non solo accreditarsi, ma anche mantenere i requisiti richiesti, per non incappare in codici di sospensione o cancellazione dal Registro, con perdita delle agevolazioni fiscali tipiche delle asd/ssd.
L'accreditamento alla piattaforma, salvo sospensioni o revoche è "per sempre", mentre l'iscrizione si rinnova con la riaffiliazione all'EPS/FSN/DSA.